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Il termine autocertificazione
indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate
dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di
sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso
una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative
relative a stati, qualità personali e fatti. I
certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma
sono consultabili nella pagina dei certificati.
La mancata accettazione
dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati
documenti:
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certificati
medici, sanitari, veterinari |
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certificati
di origine e conformità alle norme comunitarie |
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brevetti e
marchi |
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini
comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa
solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le
dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le
amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata
tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare
la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni
penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici
conseguiti dal provvedimento adottato.
Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione
sono a disposizione due diversi servizi: l'Autocertificazione
guidata e i Modelli di autocertificazione sottostanti.
Tali modelli possono essere aperti, compilati e stampati al fine
di velocizzare e semplificare le procedure di autocertificazione.
| Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà |
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti,
stati, qualità anche riguardanti terzi (art. 47 DPR 445/2000).
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possono essere
introdotte nel previsto modulo della domanda |
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possono essere
redatte su fogli separati |
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico
servizio non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati
vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo. Le amministrazioni
sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo
restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Non è più necessaria la presenza di testimoni
nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi
non sa o non può firmare. Per un utilizzo rapido e facile delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono a disposizione
alcuni modelli che possono essere aperti, compilati e stampati.
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