CERTIFICATI ONLINE
AUTENTICHE ED ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Il termine autocertificazione
indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate
dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di
sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso
una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative
relative a stati, qualità personali e fatti.
I
certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma
sono consultabili nella pagina dei certificati.
La mancata accettazione
dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati
documenti:
Autentica di copia
L'autentica di copia è un'attestazione
di conformità a un originale che può essere effettuata
dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento.
L'autentica può inoltre essere effettuata da un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica
di un documento ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici
servizi, l'autentica della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale.
L'art. 19 del DPR 445/2000 prevede la possibilità
di sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione
di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà. In particolare è possibile attestare che
è conforme all'originale:
- la copia di un atto o di un documento rilasciato o consegnato
da un'amministrazione pubblica
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
- la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere
conservati dai privati
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta
la conformità all'originale di una copia va sottoscritta dall'interessato
davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del
documento d'identità della persona che l'ha firmata e non è dovuta
l'imposta di bollo. Per l'autentica di copia davanti al pubblico
ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale
deve essere prodotto, o davanti ad altro pubblico ufficiale, è
dovuta l'imposta di bollo.
Autentica di firma
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica
amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta
ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente
addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda,
debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve
essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità dell'interessato. La sottoscrizione delle domande per
la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non
è soggetta ad autenticazione.
Legalizzazione fotografie
La legalizzazione della fotografia,
prescritta per il rilascio dei documenti personali, viene effettuata
direttamente dall'amministrazione competente al rilascio del documento
stesso. Il diretto interessato deve presentarsi munito di:
documento
di riconoscimento in corso di validità
La legalizzazione della fotografia è esente da bollo